Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati |
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AGENZIA delle DOGANE – Determinazione n. 83362/RU del 10 febbraio 2023 Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati Articolo 1 Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati 1. L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici di cui all’articolo 25, comma 1, del TUA autorizzato ad operare quale destinatario registrato trasmette, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito. 2. L’esercente deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmette mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui all’articolo 2, comma 3, della determinazione direttoriale prot.1494 del 26 settembre 2007. 3. Resta ferma la decorrenza al 1° gennaio 2023 dell’obbligo di invio dei dati di contabilità da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, con le frequenze ivi previste. Articolo 2 Disposizioni transitorie e finali 1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, ha efficacia dal 1° giugno 2023. Nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento. 2. Restano ferme la modalità di trasmissione dei dati di contabilità da parte del destinatario registrato di prodotti energetici che è utilizzatore finale presso il proprio deposito dei prodotti ricevuti in regime sospensivo. 3. Gli esercenti deposito commerciale di prodotti energetici di cui all’articolo 1, comma 2, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023. 4. I destinatari registrati che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’articolo 1, comma 4, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, effettuano il primo invio dei dati di contabilità entro l’8 giugno 2023. 5. In prima applicazione dell’obbligo reso efficace secondo la modalità di cui ai commi 3 e 4, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023. 6. I soggetti di cui all’articolo 1, commi 1 e 3, della determinazione direttoriale prot.86767 del 20 luglio 2009, tenuti alla trasmissione dei dati di contabilità con frequenza annuale, effettuano il primo invio entro il 31 gennaio 2024. 7. Tenuto conto delle peculiarità insite nei rispettivi settori d’imposta, con successivi provvedimenti potranno essere definite modalità differenziate di trasmissione dei dati di contabilità per gli esercenti di cui all’articolo 1, commi 1 e 4, della determinazione direttoriale prot. 86767 del 20 luglio 2009. Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…Telematizzazione delle accise - Modalità di presentazione in forma telematica dei dati di contabilità da parte di taluni soggetti obbligati – Apertura ambiente di sperimentazione - Nota n. 176160/RU del 31 marzo 2023 dell'Agenzia delle EntrateProroga decorrenza dell’obbligo di presentazione dei documenti di trasporto elettronici per taluni prodotti sottoposti - Determinazione n. 130294/RU del 7 marzo 2023 dell'Agenzia delle DoganeCorte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 43819 depositata il 31 ottobre 2023 - Destinatario della normativa antinfortunistica, nell'ambito di un'impresa organizzata in forma societaria, è sempre il legale rappresentante, qualora non siano…AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 18 marzo 2020, n. 93676/RU - Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori, e imprese connesse all’emergenza…AAMS - Determinazione 31 dicembre 2019, n. 242266 - Modalità di presentazione e contenuti della richiesta di inserimento dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo nelle tabelle di commercializzazione e obblighi contabili e amministrativi dei soggetti… |
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